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10 Febbraio 2010
5 domande sul legittimo impedimento
Stefano Ceccanti

1. È irragionevole in termini di principio che chi governa possa avvalersi per questo motivo di un legittimo impedimento a comparire in tribunale?
Di per sé non lo è. Infatti già oggi è possibile chiedere e ottenere per questo motivo il rinvio di una udienza. Si sarebbe potuto precisare meglio e rafforzare questa possibilità. Una legge ordinaria dovrebbe comunque bilanciare le due esigenze (celebrazione del processo e diritto-dovere a governare) senza sacrificarne unilateralmente una.

2. In cosa consiste il legittimo impedimento secondo la proposta di legge?
In realtà secondo il testo (articolo 1 comma 1), che giunge sino a «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo» il legittimo impedimento è tutto quanto fa il Presidente del Consiglio (e in sostanza anche i Ministri, comma 2 del medesimo articolo, dove si ripete la stessa formula). La Presidenza del Consiglio fa praticamente una autocertificazione del legittimo impedimento, sacrificando del tutto le esigenze del processo (comma 4: «Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni»).

3. È incostituzionale?
Certamente. Configurato così esso non è una condizione temporanea e prevedibile relativa a casi concreti, ma è una prerogativa connaturata permanentemente alla carica istituzionale quindi necessita di una copertura costituzionale perché caratteristica della prerogativa è quella di derogare stabilmente al principio di uguaglianza. In astratto qualcuno avrebbe potuto avere dei dubbi prima della sentenza sul lodo Alfano, ma dopo di essa dubbi non ce ne possono essere. Queste sono le parole della Corte «l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che un tale ius singulare abbia una precisa copertura costituzionale. Si è visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette prerogative è regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide sull'equilibrio dei poteri dello Stato e contribuisce a connotare l'identità costituzionale dell'ordinamento». (punto 7.3.2.2 del considerato in diritto della Sentenza 19 ottobre 2009, n. 262).

4. Può essere considerato un male minore?
In un certo senso sì, quello degli effetti complessivi sull ordinamento, soprattutto rispetto al cosiddetto «processo breve» perché qui si bloccano solo i processi del Presidente del Consiglio e dei Ministri, ma dal punto di vista della costituzionalità è vero il contrario. Esso nasce come "legge ponte" in attesa di una riforma costituzionale: lo dice proprio il testo (comma 1 art. 2: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali) con una radicale innovazione di cui non si hanno precedenti. Non si può far passare come "male minore" il precedente di una legge che viola chiaramente la Costituzione in attesa che la Costituzione stessa venga poi modificata come una sorta di condono.

5. Ma non si presenta comunque una sorta di accanimento contro il Presidente del Consiglio?
Anche se fosse ci dovrebbe però spiegare perché negli stessi giorni in cui si votava questo testo alla Camera non ha eccepito in alcun modo il legittimo impedimento né ha protestato contro l accanimento presentandosi senza problema alla prima udienza della causa di divorzio.


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